50% ecobonus e super bonus 110%
SCONTO IN FATTURA 50%:
Come funziona lo sconto in fattura?
Lo sconto in fattura è una diminuzione del 50% fatta direttamente sul totale dell’acquisto fatto. Se ad esempio decidiamo di rifare gli infissi del nostro appartamento e il costo totale è di 10.000 euro, con lo sconto in fattura del 50% pagheremo 5.000 euro all’impresa fornitrice.
Sconto in fattura e cessione del credito fino a fine 2024 anche per bonus casa, ecobonus e bonus facciate. Tutte le detrazioni per essere cedute devono ottenere il visto di conformità dal CAF e l’asseverazione di un tecnico. Ecco la procedura da seguire per ottenere subito il rimborso della spesa.
Quali detrazioni puoi cedere
Se, dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, sostieni spese per interventi:
- di ristrutturazione edilizia detraibili in 10 anni;
- di riqualificazione energetica che danno diritto all’ecobonus o al sismabonus da dividere in 10 anni;
- di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate) da dividere in 10 anni;
- di installazione di impianti fotovoltaici;
- di installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
- che danno diritto al Superbonus del 110%. In questo caso puoi cedere le spese sostenute a partire dal primo luglio 2020 e fino al 2025, cioè nel periodo di validità di questa agevolazione.
Puoi cedere la tua detrazione ai fornitori dei beni o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, a terzi (soggetti privati come altri condomini, parenti, società, enti o professionisti) o a istituti di credito o intermediari finanziari.
L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile se percepisci solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio hai aderito al regime forfettario o percepisci solo redditi da cedolare secca sulle locazioni) oppure rientri nella no tax area e per questo sei incapiente cioè non hai un’imposta lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione. Non è possibile optare per la cessione del credito se non si producono redditi imponibili, perché in questo caso non si ha diritto nemmeno alla detrazione che dà origine all’eventuale credito d’imposta cedibile.
Al posto della detrazione puoi scegliere di ottenere uno sconto di pari importo in fattura applicato direttamente dal fornitore pari al massimo all’importo da pagare. Pertanto, se fai un intervento di ristrutturazione che costa 10.000, che dà diritto a una detrazione del 50%, pagherai solo 5.000 euro al fornitore. Se la stessa spesa dà diritto alla detrazione del 110% non pagherai nulla ma non recupererai i 1.000 euro di detrazione aggiuntiva che otterresti indicandola nella tua dichiarazione dei redditi ma che verrebbe recuperata in più anni.
Il fornitore invece può utilizzare la detrazione ottenuta sottoforma di credito d’imposta oppure cederla a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito. In particolare, nel caso gli venga ceduto un credito d’imposta da superbonus, avrà a disposizione anche quel 10% che non ha riconosciuto come sconto in fattura. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro che ha scontato totalmente ottiene un credito d’imposta di 11.000 da utilizzare in 5 anni perché la detrazione originaria prevede questo tempo di recupero della spesa.
In alternativa, puoi scegliere di “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, che potranno utilizzarlo in compensazione delle imposte dovute con lo stesso numero di rate che prevede la detrazione originaria oppure cederlo a loro volta. In questo caso, cedi l’esatto importo della detrazione, pertanto nel caso del superbonus con detrazione al 110%, per una spesa di 10.000 euro cedi un credito di 11.000 euro.
L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi che danno diritto al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
Se più persone hanno diritto alla detrazione per la spesa sostenuta, possono decidere ognuna in totale autonomia sull’utilizzo della stessa. Pertanto, anche in caso di interventi condominiali, non deve esser necessariamente il condominio che opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ogni condomino può decidere per sé.
Ricorda che la cessione del credito come lo sconto in fattura non sono mai a costo zero, ogni operatore applica una commissione più o meno elevata, quindi è bene informarsi e fare due conti prima di accettare preventivi.
La normativa a riguardo è particolarmente complessa, soprattutto se la cessione del credito riguarda il Superbonus del 110%, per approfondire questo aspetto consulta anche le nostre FAQ.
Il visto di conformità e asseverazione
In tema di cessione del credito, la data spartiacque cui far riferimento per capire cosa occorre fare è l’11 novembre 2021. Infatti, a partire da quella data possono verificarsi diverse situazioni:
- le spese sostenute prima di quella data per le quali è già stata inviata la comunicazione all’Agenzia delle entrate per esercitare l’opzione della cessione del credito (anche se si è ancora in attesa della ricevuta di accoglimento) non sono soggette al visto di conformità ed asseverazione e di conseguenza questi importi possono esser ceduti solo con la comunicazione all’AE;
- per le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021 sulla comunicazione all’Agenzia delle entrate per cedere il credito od ottenere lo sconto in fattura va apposto il visto di conformità da parte del CAF o di un professionista abilitato, con procedure attive a partire dal 26 novembre;
- sulle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021 un tecnico abilitato deve redigere un’asseverazione in cui attesti la congruità delle stesse a valori massimi per alcune categorie di beni, come individuati da un apposito decreto ministeriale di prossima emanazione (nel frattempo si utilizzano i criteri del decreto ministeriale del 6 agosto 2020).
Tuttavia, se si decide di conservare la detrazione e inserirla in dichiarazione dei redditi, presentandola in autonomia o tramite il sostituto d’imposta, queste operazioni non sono necessarie. Viceversa, se la dichiarazione viene presentata tramite un CAF o un professionista abilitato, occorre l’asseverazione del tecnico e il visto di conformità.
Anche per la cessione del superbonus del 110%, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa specifica e alla comunicazione della cessione del credito, è necessario ottenere il visto di conformità da un CAF o da un professionista che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Le spese sostenute per ottenere il visto di conformità e le asseverazioni sono detraibili con la stessa percentuale applicata agli interventi cui si riferiscono.
Per gli interventi di valore inferiore a 10.000 euro, effettuati su singoli immobili o condomini, ad esclusione del bonus facciate, non viene richiesto il visto di conformità sulla documentazione. Allo stesso modo non è necessario per le opere classificate come “edilizia libera” dalla normativa edilizia di riferimento.
Come cedere la detrazione
La cessione deve esser comunicata dal beneficiario della detrazione direttamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate oppure rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro…). Prima di acceder alla cessione ricorda di farti apporre il visto di conformità alla documentazione che comprova il diritto alla detrazione e quindi alla possibilità di cederla.
In caso di lavori condominiali per i quali tutti hanno optato per la cessione, è l’amministratore che si occupa della comunicazione. Se invece il singolo condomino opta per la cessione deve darne comunicazione all’amministratore ma occuparsi autonomamente della comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Per comunicare la cessione del credito devi collegarti al sito dell’Agenzia delle entrate e loggarti utilizzando Spid o la carta d’identità elettronica. Una volta entrato nella tua scrivania, dal menu sulla sinistra devi selezionare “servizi per” e poi “comunicare”. A questo punto, dall’elenco che compare seleziona “comunicazione opzione cessione/sconto” per accedere al modello da compilare telematicamente e le relative istruzioni di compilazione. Ricorda che la comunicazione deve esser fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta.
Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta di accettazione o di scarto della richiesta. Entro il giorno cinque del mese successivo a quello di invio, puoi annullare la comunicazione presentata o inviarne una interamente sostitutiva della precedente.
Controlli
L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione del credito, se rileva profili di rischio, può sospendere per massimo 30 giorni gli effetti della cessione del credito ed effettuare i relativi controlli.
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri riferiti a:
- coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- dati relativi ai crediti ceduti e ai soggetti che intervengono nella cessione, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni di cessione.
Se dal controllo risultano confermati i rischi, viene notificato a chi ha effettuato la comunicazione della cessione che questa non si considera valida.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, o si superano i 30 giorni di sospensione, la comunicazione di cessione del credito prosegue il suo iter naturale.
Per rendere operativi questi controlli standardizzati occorre un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione.
Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Infatti, se durante i controlli dell’Agenzia delle entrate o di ENEA viene accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, chi ha ottenuto il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo. L’Agenzia può comunicare l’irregolarità entro i 5 anni successivi a quello in cui è stata commessa la violazione.
Qualora venga accertato il concorso in violazione invece, saranno entrambi responsabili in solido nei confronti del Fisco italiano.
Se, infine, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.
Cessione del credito: conviene?
Abbiamo analizzato le condizioni proposte ai consumatori da alcuni istituti di credito o finanziarie: abbiamo esaminato quanto dichiarato sui foglietti informativi e abbiamo fatto anche alcune simulazioni di quanto potrebbe costare l’intera procedura, sia per la cessione riguardante il Superbonus al 110%, sia per gli altri bonus di riqualificazione energetica. Ecco come è andata